In quale modo agire per proteggere il proprio patrimonio in seguito ad un divorzio? Ecco i passi e i consigli da seguire.
La fine di un matrimonio è un momento estremamente complesso sia dal punto di vista mentale che per ciò che concerne le questioni burocratiche. Se infatti da una parte occorre fare i conti con l’aspetto emotivo che potrebbe non essere sempre facile da gestire, dall’altro occorre rimanere razionali e da un certo punto di vista ‘pratici’ allo scopo di capire quali saranno le conseguenze dal punto di vista economico.
Infatti un divorzio va inevitabilmente a ripercuotersi sul patrimonio di entrambe i coniugi ed è bene capire, qualora delle nozze volgano al termine, come intervenire al fine di proteggere i propri beni.
Un divorzio porta con sé una ridistribuzione del patrimonio che in precedenza apparteneva all’intero nucleo familiare e in tale contesto i figli avranno sempre la priorità. A loro dovrà infatti essere corrisposto un adeguato assegno di mantenimento ma, parallelamente, i coniugi dovranno occuparsi della conservazione del patrimonio e anche trovare un accordo per quello che riguarda la casa.
Molto dipende ovviamente dalla decisione di sposarsi con comunione o separazione dei beni: il secondo regime è sicuramente quello che garantisce la maggior protezione del patrimonio anche qualora sopraggiunga il divorzio. Infatti il giudice si occuperà di prendere una serie di provvedimenti nell’interesse della prole e riguardanti i tempi di permanenza dei figli nelle abitazioni di ogni genitore nonché l’assegnazione della casa coniugale.
In caso di comunione dei beni invece, dopo un divorzio la ‘protezione’ del patrimonio non potrà essere garantita allo stesso modo ma vi sarà una ripartizione più omogenea. In entrambe i casi la legge stabilisce che i figli debbano essere mantenuti, fintanto che non raggiungano l’indipendenza economica, da entrambi i genitori.
Come stabilito dall’articolo 177 c.c., rientrano nell’ambito della comunione i beni acquistati durante il matrimonio, sia insieme che separatamente, fatta esclusione per quelli personali. Ma anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo le nozze, i proventi che arrivano dalle rispettive attività dei coniugi ed i frutti dei beni propri di ogni coniuge.
Beni ricevuti in donazione o in eredità nonché somme ricevute a titolo di risarcimento danni non rientrano invece nella comunione dei beni. Il decadimento di questo regime porterà ad una suddivisione dei beni in parti uguali, debiti e mutuo compresi. Per quanto riguarda i beni indivisibili invece essi andranno in vendita per dividere equamente il ricavato.
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